Il regolamento Monti (legge BER UE 1400/2002 del 31/07/2002 modificata il 27/05/2010 con la NEW BER UE 462/2010) disciplina la riparazione, la manutenzione e la fornitura di pezzi di ricambio per autoveicoli e afferma che i Ricambi Equivalenti, ovvero quei ricambi costruiti da aziende concorrenti ma aventi le stesse specifiche di quelli originali, possiedono la stessa qualità dei ricambi originali.
VALIDITA’ E SCOPO
La legge ha validità in tutti gli Stati facenti parte dell’Unione Europea ed è applicata a tutti i veicoli motorizzati con un numero di ruote superiore a tre.
L’obiettivo consiste nella salvaguardia del consumatore finale attraverso l’accesso ad un ventaglio più ampio di alternative in termini di assistenza, ricambi e prezzo, e dei riparatori, consentendo loro di offrire pezzi di ricambio di qualità a condizioni concorrenziali (e quindi incrementare la concorrenza stessa).
Lo scopo è quindi quello di evitare che le case costruttrici possano utilizzare solamente il proprio sistema di distribuzione selettiva, ostacolando e limitando la vendita di pezzi di ricambio equivalenti ai riparatori e creando una situazione di ostacolo alla libera concorrenza contraria alle norme definite dall’articolo 81 del trattato CE e dall’Antitrust.
ATTORI COINVOLTI
Le disposizioni del decreto coinvolgono una serie di attori:
OBBLIGHI DELLA CASA COSTRUTTRICE E GARANZIA
Con l’applicazione del regolamento, tutti i consumatori hanno la possibilità di acquistare ricambi equivalenti per la manutenzione del proprio veicolo mantenendo inalterata sia la qualità sia la validità della garanzia.
Tutti i tagliandi di verifica previsti dal libretto di manutenzione (compreso il primo, riguardo al quale molti automobilisti sono ancora convinti di doversi rivolgere al concessionario ufficiale) e le riparazioni ordinarie possono quindi essere eseguiti anche presso autoriparatori indipendenti.
La casa costruttrice non può in nessun modo imporre l’utilizzo dei propri ricambi o la comunicazione al cliente dell’originalità o meno del pezzo utilizzato da parte del ricambista (al fine di condizionare il cliente circa l’inferiorità del pezzo di ricambio equivalente).
Il consumatore ha piena libertà decisionale riguardo all’acquisto di ricambi originali o di quelli equivalenti. La scelta di usufruire dei pezzi di ricambio equivalenti non prevede in nessun caso la decadenza della garanzia, a meno che il lavoro di manutenzione non venga svolto in maniera scorretta da parte del riparatore.
OBBLIGHI INFORMATIVI
Affinché le disposizioni del regolamento possano essere rispettate risulta necessario che tutti gli attori ed i destinatari debbano poter usufruire delle medesime informazioni. Quindi, tutti gli operatori indipendenti devono necessariamente poter accedere alle informazioni a disposizione dei riparatori autorizzati: informazioni tecniche, procedure, pubblicazioni tecniche da parte della casa costruttrice (come i cataloghi), sistemi di diagnostica, assistenza tecnica resa telefonicamente o via Internet, attrezzature e apparecchiature di collaudo.
La casa costruttrice ha l’obbligo di comunicare al riparatore indipendente tutte le informazioni di cui sono a conoscenza i riparatori autorizzati, senza adottare alcun comportamento atto a discriminare o applicare condizioni differenti e penalizzanti.
PROVVEDIEMNTI
La mancata ottemperanza delle disposizioni del regolamento può essere denunciata all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust) e prevede sanzioni e provvedimenti da parte dell’Autorità garante.
Ogni soggetto che ritenga di aver subito delle limitazioni contrarie alla legge BER UE 1400/2002 può presentare un reclamo all’Autorità competente, che provvederà ad effettuare i controlli opportuni e, in caso di effettivo mancato rispetto del decreto, ad infliggere la sanzione prevista.